Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi
prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine
vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di
tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non
strutturali; |
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Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati
per l’edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale,
deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di
tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere
costituita da materiali non strutturali. |
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Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti
intenzionalmente:
1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico
e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
2. sostanze identificate come «estremamente preoccupanti»
(SVHCs) ai sensi dell’art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad
una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;
3. Sostanze o miscele classificate o classificabili con specifiche
indicazioni di pericolo previste dal decreto. |